All'illustrissimo Prefetto di Cz. Presso il Comando Stazione Polizia Stradale di Potenza Oggetto: ricorso gerarchico ex art.203 de c/s avverso il verbale di contestazione n° atx0000060976 redatto da personale dipendente della Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 142/8 c/s. Il sottoscritto Piconi Maurizio, nato a Roma il 4/8/1954, residente in Anguillara Sabazia, via Cesare battisti 13, quale trasgressore, Premesso in fatto che In data 22/07/2000 alle ore 08.27 percorreva con la propria autovettura la strada A3- SA-RC in località Forno ad una velocità non eccedente il limite consentito dei 60 km/h. In data 21/11/2000 è stata notificato presso la propria residenza il verbale N°atx0000060976 con il quale il comando accertatore della Polizia Stradale di CS contesta la violazione dell'art. 142/8 comma ottavo del decreto legislativo 285/92 per aver percorso alla velocità di 99km/h la suddetta via, nello stesso verbale è specificato che non è stato possibile contestare immediatamente la violazione al sottoscritto trasgressore, poiché l'apparecchiatura utilizzata rivela l'illecita velocità solo ad avvenuto transito del veicolo. Premesso in diritto Al sottoscritto non è stata contestata immediatamente la violazione. L'art. 200 del decreto legislativo 285/92 impone l'obbligo all'accertatore di contestare immediatamente la violazione al trasgressore. Solo se ciò non è possibile deve essere notificato il verbale, con gli estremi della violazione stessa e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, al trasgressore entro il termine di 150 giorni. Nel verbale il comando accertatore precisa che la causa per cui non è possibile contestare immediatamente la violazione al sottoscritto trasgressore dell'articolo 142 del decreto legislativo 285/92, riguardava la modalità di impiego dell'apparecchiatura utilizzata per rilevare la velocità. Afferma il comando che l'apparecchiatura è in grado di accertare infrazione solo ad avvenuto transito del veicolo. In merito il sottoscritto ritiene che difficilmente un apparecchio possa rilevare la velocità di un mezzo prima che transiti nel tratto interessato. Cioè è fuori di dubbio che gli accertatori hanno potuto conoscere la velocità dell'autovettura del sottoscritto solo dopo che l'apparecchio l'aveva rilevata, ma non per questo non poteva essere contestato immediatamente l'eventuale velocità superiore al limite imposto dall'autorità amministrativa. Il comando e gli agenti accertatori che hanno posto l'apparecchiatura erano a conoscenza del suo funzionamento pertanto dovevano adoperarsi per fare in modo che agli eventuali trasgressori potesse essere contestata l'infrazione. Al sottoscritto è stata contestata la velocità di km 99 orari in una strada dove l'autovettura poteva essere tranquillamente fermata senza che si creasse pericolo alcuno (infatti di questo non viene fatta menzione nel verbale). Per quanto sopra effettuandomi in notifica a tanti giorni di distanza dal fatto (considerando anche la distanza di ubicazione domiciliare del sottoscritto) questa presumibile errata rilevazione è di difficile contestazione con conseguente lesione del diritto alla difesa. E' da considerarsi infatti, oramai consolidata, sia in dottrina che in giurisprudenza (cass. cv. 18/06/1999 numero 6123) l'orientamento secondo il quale le norme relative al procedimento amministrativo (legge 241/90) e la natura sostanziale dell'interesse legittimo ad opporsi alla pretesa sanzionatoria amministrativa non consentono di equiparare al contestazione immediata con quella postuma, cioè tramite la notifica del verbale, qualora la prima risulti possibile in base a concrete circostanze di fatto, facilmente deducibili dal caso concreto. Ciò perché, intanto, non sarebbe consentita la piena esplicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione è contestata ma, fattore determinante, neppure consente al amministrativo fin dal suo inizio, cioè dal momento dell' accertmento. La lezione dell'interesse legittimo alla partecipazione al procedimento amministrativo della formazione del provvedimento sanzionatorio, quindi l'arbitraria ed ingiustificata esclusione da parte dell'amministrazione del privato, possibile solo se giustificata da idonee motivazioni non di certo identificabili come nel caso del sottoscritto in formule prestampate per tutti i trasgressori, genera un vizio di legittimità, precisamente di eccesso di potere che inficia l'intero procedimento e conseguente provvedimento, quindi il verbale notificato al sottoscritto contiene in se un vizio insanabile. Inoltre nella recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. III civile del 03/04/2000 N°4010 si ribadisce che dalla disciplina del codice della strada si desume che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qual volta sia possibile non ometterla; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo, quindi come già affermato con la sentenza del 18/06/1999 N°6123 riscontrando che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale effettuata, si debba procedere all'annullamento del provvedimento sanzionatorio. Nel caso del sottoscritto ritiene che la contestazione immediata dell'eccesso di velocità fosse ampiamente possibile anche tenuto conto delle caratteristiche evolute del modello di apparecchio di rilevamento utilizzato per l'accertamento, in quanto consente di rilevare l'eventuale infrazione contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio attivandosi con un allarme acustico e visualizzando la velocità su un apposito display. Cio premesso, il sottoscritto chiede Alla S.V. Ill.ma l'annullamento del processo verbale N°atx0000060976 del 22/07/2000 notificato in data 22/11/2000 dalla Polizia Stradale di Potenza, perché il sottoscritto non ritiene di aver violata la norma di cui all'articolo 142 decreto legislativo 285/92 e la mancata contestazione immediata della presunta violazione stessa, incidendo sul diritto alla difesa nonché sul diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo vizia l'intero procedimento sanzionatorio perdipiù come già accennato in presenza di disturbi (pullman e segnaletiche di lavori in corso.....) che potrebbero aver alterato la lettura della velocità. Lo stesso, inoltre, chiede l'emissione dello specifico provvedimento di sospensione dell'esecuzione perché la pretesa sanzionatoria del Comando sezione polizia Stradale di Potenza è esercitata eccedendo i poteri conseguiti dalla legge. Voglia gradire i miei profondi ossequi. Con osservanza Allegati: verbale numero N°atx0000060976 del 22/07/2000 notificato in data 22/11/2000 dalla Polizia Stradale di Potenza